diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 10421 del 27/01/1990 Ud. (dep. 17/07/1990) Rv. 184946 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - ESTRADIZIONE ATTIVA - DINIEGO - NON LIMITA L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE SALVO CHE NECESSITI LA PRESENZA DELLA PERSONA FISICA DELL'IMPUTATO.*
Stato
decisa il 1990-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184946-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - ESTRADIZIONE ATTIVA - DINIEGO - NON LIMITA L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE SALVO CHE NECESSITI LA PRESENZA DELLA PERSONA FISICA DELL'IMPUTATO.*

La mancata concessione dell'estradizione non limita l'Esercizio dell'Azione penale quando non necessita la presenza della persona fisica dell'imputato in quanto il diniego non può in alcun modo limitare la potestà dello stato richiedente. La giurisdizione dello stato non può, infatti, subire alcuna restrizione per effetto delle decisioni di uno stato estero, salvi i casi espressamente previsti e regolati. (V mass n 181221; (V mass n 175289; (V mass n 172881; (V mass n 171344; (V mass n 164701; (V mass n 151701, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)