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Sez. 1, Sentenza n. 3160 del 04/10/1988 Ud. (dep. 25/02/1989) Rv. 181221 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - APPLICABILITÀ IN CASO DI DINIEGO DELLA ESTRADIZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1988-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181221-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - APPLICABILITÀ IN CASO DI DINIEGO DELLA ESTRADIZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*

Poiché l'Esercizio della giurisdizione penale di uno stato non può subire restrizioni per effetto della decisione di uno stato estero oltre i casi tassativamente previsti, il principio di specialità nell'estradizione, la cui operatività è espressamente subordinata dall'art. 14 della convenzione europea alle ipotesi di concessione di estradizione limitata ad alcuni reati, non trova applicazione allorché l'estradizione sia stata totalmente rifiutata. (Conf mass n 171344; (contra mass n 175876).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)