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Sez. U, Sentenza n. 9189 del 07/06/2012 (Rv. 623004 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Clausola contrattuale attributiva della giurisdizione al giudice straniero - Rinvio a disposizioni normative di uno Stato estero - Trascrizione nella clausola di deroga della giurisdizione - Necessità - Esclusione - Ragioni - Dovere di ufficio del giudice italiano di accertare la legge estera - Possibilità del ricorso a mezzi informali - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623004-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

È valida la clausola contrattuale di deroga alla giurisdizione italiana, che individui la disciplina di riferimento per il procedimento giudiziario relativo mediante il rinvio a disposizioni normative dell'ordinamento estero, cui appartiene il giudice al quale è deferita la controversia, sebbene di natura regolamentare e senza riportarne il contenuto; ai fini della conoscenza di tali disposizioni, in applicazione dell'art. 14 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il giudice italiano può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali e delle informazioni acquisite tramite il Ministero della Giustizia, anche di quelle assunte tramite esperti o istituzioni specializzate, potendo ricorrere, onde garantire effettività al diritto straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la relativa acquisizione.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)