Sez. 1 - , Sentenza n. 19428 del 03/08/2017 (Rv. 645179 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE | Disposizioni normative di uno Stato estero - Dovere di ufficio del giudice italiano di accertare la legge estera - Possibilità del ricorso a mezzi informali - Sussistenza.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE
In tema d'individuazione della legge straniera applicabile, il giudice italiano può avvalersi di ogni mezzo idoneo allo scopo, anche procedendo personalmente alla ricerca o utilizzando gli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali, nonché le informazioni acquisite tramite il Ministero della Giustizia o tramite esperti o istituzioni specializzate, potendo ricorrere, onde garantire effettività al diritto straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la relativa acquisizione.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1998 num. 218 art. 4, Legge 31/05/1998 num. 218 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)