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Sez. 4, Sentenza n. 4034 del 03/12/1980 Ud. (dep. 30/04/1981) Rv. 148618 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - SUL LAVORO - APPALTATORE - SUBAPPALTATORE - TRASFERIMENTO DELLE RESPONSABILITA DAL PRIMO AL SECONDO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1980-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148618-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - SUL LAVORO - APPALTATORE - SUBAPPALTATORE - TRASFERIMENTO DELLE RESPONSABILITA DAL PRIMO AL SECONDO - ESTREMI.*

Il principio del trasferimento dei rischi dall'appaltatore al subappaltatore vale soltanto nella ipotesi di attivita produttiva di un certo manufatto interamente devoluta al subappaltatore o in quella in cui il sinistro sia connesso a rischi specifici della di lui attivita; mentre tale principio va escluso qualora, considerata l'interdipendenza dei lavori per la costruzione del manufatto, non possa essere negata l'ingerenza del primo sulla attivita del secondo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 583 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 5, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)