Sez. 4, Sentenza n. 14429 del 05/07/1990 Ud. (dep. 06/11/1990) Rv. 185665 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - APPALTATORE - SUBAPPALTATORE - TRASFERIMENTO DELLE RESPONSABILITÀ - ESTREMI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - APPALTATORE - SUBAPPALTATORE - TRASFERIMENTO DELLE RESPONSABILITÀ - ESTREMI.*
In tema di prevenzione antinfortunistica, il principio del trasferimento del rischio dell'appaltatore al subappaltatore vale soltanto nelle ipotesi di attività produttiva di un certo manufatto interamente devoluta al subappaltatore o in quello in cui il sinistro sia connesso a rischi specifici della sua attività. Tale principio va, invece, escluso qualora, considerata l'interdipendenza dei lavori per la costruzione del manufatto, non possa essere negata l'ingerenza del primo sulla attività del secondo. (V mass n 183507; (Conf mass n 148618).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 5, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)