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Sez. L, Sentenza n. 3477 del 09/06/1982 (Rv. 421468 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO - NECESSITÀ DEL PREVENTIVO RECLAMO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421468-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO - NECESSITÀ DEL PREVENTIVO RECLAMO - ESCLUSIONE.*

Rispetto alle controversie relative al rapporto di lavoro del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, la necessità del preventivo reclamo in via gerarchica previsto dall'art. 10 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (modificato dalla legge 24 luglio 1957 n. 633 e dichiarato parzialmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979) non sussiste nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di servizio, riguardino dette controversie lo status del dipendente oppure competenze arretrate od altre prestazioni di natura patrimoniale. (V 5501/78, mass n 395285; (Conf 385/76, mass n 379047).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)