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Sez. L, Sentenza n. 385 del 04/02/1976 (Rv. 379047 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - GERARCHICO - PREVIO ESPERIMENTO - OBBLIGO - LIMITI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1976-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379047-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - GERARCHICO - PREVIO ESPERIMENTO - OBBLIGO - LIMITI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.*

La necessita del preventivo reclamo in via gerarchica, prescritto dall'articolo unico della legge 24 luglio 1957 n 633 come condizione per l'ammissibilita dell'Azione giudiziaria concernente provvedimenti relativi al personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, non sussiste nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, sia che la controversia verta sullo status del dipendente, sia che riguardi competenze arretrate od altre prestazioni di natura patrimoniale. (Conf 2638/71, mass n 353776).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)