Sez. 2, Sentenza n. 27410 del 13/12/2005 (Rv. 585776 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - OGGETTO - IN GENERE | Collazione per imputazione - Obbligo a carico dei coeredi - Insorgenza automatica - Configurabilità - Necessità - Fondamento.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - OGGETTO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 725 cod. civ. la collazione per imputazione, istituto diretto ad assicurare la "par condicio" degli eredi, opera immediatamente mediante il prelievo, da parte degli altri eredi, dalla massa ereditaria, di beni in proporzione delle loro rispettive quote, prelievo appunto formato - per quanto possibile -con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura, prevedendo l'art. 726 cod. civ. che, fatti i prelevamenti, si proceda alla stima di quel che rimane nella massa, così da consentire la formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi dei condividenti in proporzione delle quote.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 726
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)