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Sez. L, Sentenza n. 1743 del 17/03/1982 (Rv. 419586 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE - STABILITÀ REALE DEL RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA - LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419586-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE - STABILITÀ REALE DEL RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA - LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 140 del T.U. 15 maggio 1963 n. 858 - sulla riscossione delle imposte dirette -, assicurando agli impiegati dipendenti dagli esattori o ricevitori sia il diritto di essere mantenuti in servizio, alla scadenza o cessazione del contratto di esattoria o ricevitoria (indifferentemente presso il nuovo gestore o presso il precedente, riconfermato), a condizione che siano iscritti da almeno tre mesi al fondo di previdenza, sia il diritto al risarcimento del danno ed alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, a condizione che siano stati confermati in servizio per superamento del periodo di prova e siano iscritti da almeno due anni al detto fondo, costituisce una garanzia di stabilità reale dei relativi rapporti di lavoro, per i quali, conseguentemente, non trovano applicazione le leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, art. 18. (V 3793/80, mass n 407636; (V 2794/79, mass n 399115).*

Riferimenti normativi: DPR 15/05/1963 num. 858 art. 140 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)