Sez. L, Sentenza n. 2794 del 14/05/1979 (Rv. 399115 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE - VICENDE DELLA GESTIONE ESATTORIALE - INFLUENZA SUI RAPPORTI DI LAVORO IN CORSO - ESCLUSIONE - TRASFERIMENTO DEL PERSONALE - ONERE DEL NUOVO ESATTORE - POTERE DI RECESSO - INSUSSISTENZA - LIMITI - LEGGE SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE - VICENDE DELLA GESTIONE ESATTORIALE - INFLUENZA SUI RAPPORTI DI LAVORO IN CORSO - ESCLUSIONE - TRASFERIMENTO DEL PERSONALE - ONERE DEL NUOVO ESATTORE - POTERE DI RECESSO - INSUSSISTENZA - LIMITI - LEGGE SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA.*
Le vicende della gestione esattoriale non spiegano alcuna influenza sui rapporti di lavoro in corso, i quali proseguono senza alcuna soluzione di continuita con il nuovo gestore, indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volonta di quest'ultimo, fatta eccezione per i collettori dirigenti e per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione i quali soltanto possono essere non riconfermati o sostituiti. Dal momento, quindi, che il nuovo esattore deve subire il trasferimento del personale, sopportando gli oneri della prosecuzione del rapporto, potendo solo successivamente avvalersi del potere di recesso ove ricorrano le condizioni idonee a far venir meno la stabilita dell'impiego spettante agli esattoriali che si trovano da almeno due anni iscritti al fondo di previdenza e, che vengono confermati in servizio, sono inapplicabili la legge sui licenziamenti individuali e lo statuto dei lavoratori, in quanto la declaratoria dell'Obbligo di mantenimento in servizio, con il connaturale effetto della conservazione del posto di lavoro, senza soluzione di continuita, e sufficiente ad attuare una piena e reale tutela del lavoratore e, per il suo obiettivo contenuto, rende inutile il ricorso alla reintegra nel posto, la quale presuppone, invece, una soluzione di continuita del rapporto di lavoro a causa del recesso ingiustificato del datore di lavoro. (V 2558/77, mass n 386270; (V 2857/74, mass n 371278).*
Riferimenti normativi: DPR 15/05/1963 num. 858 art. 140 CORTE COST., Legge 15/07/1973 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)