Sez. L, Sentenza n. 7306 del 10/12/1983 (Rv. 431903 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - DISCIPLINA EX ART. 1 LEGGE N. 604 DEL 1966 - LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI PER I QUALI LA STABILITÀ NON SIA ASSICURATA DA NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTO E DI CONTRATTO COLLETTIVO O INDIVIDUALE - NOZIONE DI STABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - DISCIPLINA EX ART. 1 LEGGE N. 604 DEL 1966 - LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI PER I QUALI LA STABILITÀ NON SIA ASSICURATA DA NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTO E DI CONTRATTO COLLETTIVO O INDIVIDUALE - NOZIONE DI STABILITÀ.*
L'art. 1 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - nello stabilire, in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, che il licenziamento del lavoratore, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, può avvenire soltanto per giusta causa o per giustificato motivo - fa riferimento ad una stabilità che è da intendere non in senso meramente obbligatorio ma nel senso di una tutela reale del lavoratore, analoga a quella apprestata dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, e che, pertanto non può essere ritenuta sussistente fin quando al datore di lavoro che receda illegittimamente sia consentito di scegliere tra la prosecuzione del rapporto di lavoro e il pagamento di una somma a titolo di risarcimento. (V 1743/82, mass n 419586; (V 2794/79, mass n 399115).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)