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Sez. 1, Sentenza n. 10236 del 27/09/1995 (Rv. 494120 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Disciplina anteriore alla legge n. 1 del 1991 - Mandato a concludere un contratto di borsa - Forma.
Stato
decisa il 1995-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494120-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

La mancata contestazione dell'estratto del conto, ove sia annotato il credito della banca derivante da un ordine di borsa, nel quadro di una valutazione coordinata di tutti gli elementi probatori, acquista valore di conferma del conferimento del detto ordine. L'approvazione del conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, cod. civ. consegue alla mancata contestazione dell'estratto nel termine contrattualmente previsto, senza necessità che da parte della banca venga sollevata alcuna eccezione di decadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1731

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)