Sez. 1, Sentenza n. 10236 del 27/09/1995 (Rv. 494120 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Disciplina anteriore alla legge n. 1 del 1991 - Mandato a concludere un contratto di borsa - Forma.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
La mancata contestazione dell'estratto del conto, ove sia annotato il credito della banca derivante da un ordine di borsa, nel quadro di una valutazione coordinata di tutti gli elementi probatori, acquista valore di conferma del conferimento del detto ordine. L'approvazione del conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, cod. civ. consegue alla mancata contestazione dell'estratto nel termine contrattualmente previsto, senza necessità che da parte della banca venga sollevata alcuna eccezione di decadenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1731
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)