Sez. L, Sentenza n. 8209 del 06/07/1992 (Rv. 478040 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Rapporto fra medici generici convenzionati ed unità sanitarie locali - Principio dell'irripetibilità delle somme spontaneamente corrisposte al medico - Applicabilità - Esclusione - Scusabilità dell'errore della P.A. nel pagamento - Irrilevanza - Interessi sulla somma chiesta in ripetizione - Decorrenza - Buona o malafede dell'"accipiens" - Rilevanza.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere
Il principio dell'irripetibilità, da parte dell'ente pubblico, delle somme spontaneamente corrisposte ai propri dipendenti e da questi riscosse senza dolo non è applicabile nel rapporto fra medici generici convenzionati ed unità sanitarie locali, il quale esula dall'ambito del pubblico impiego (per mancanza dell'elemento della subordinazione) e configura un rapporto di prestazione d'opera professionale autonoma, ancorché con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata; pertanto, l'U.S.L. che ha eseguito l'indebito pagamento ha diritto, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., alla restituzione della somma erogata al professionista - indipendentemente dalla scusabilità o inescusabilità dell'errore in base al quale ha effettuato il pagamento - ed inoltre agli interessi sulla somma predetta, con decorrenza dal giorno del pagamento o della domanda a seconda che l'"accipiens" sia stato in malafede o in buonafede all'atto della riscossione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)