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Sez. U, Sentenza n. 12607 del 08/07/2004 (Rv. 574359 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE | Pronuncia sulla giurisdizione - Preventivo controllo della costituzione del rapporto processuale in sede di legittimità - Necessità - Controllo dell'integrità del contraddittorio nelle precorse fasi del giudizio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574359-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE

La pronuncia sulla giurisdizione esige il preventivo controllo della costituzione del rapporto processuale dinanzi alla Corte di cassazione, con la notificazione del ricorso alle parti del giudizio "a quo", trattandosi di requisito dell'ammissibilità del ricorso stesso, non anche il controllo dell'integrità del contraddittorio nelle precorse fasi del processo; con la statuizione sulla giurisdizione, infatti, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., si identifica il giudice che deve conoscere del rapporto controverso, senza alcun pregiudizio, oltre che per il merito, anche per la problematica attinente all'ammissibilità ed alla proponibilità della domanda, nella quale è incluso il quesito dell'eventuale esigenza di impartire l'ordine di cui all'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ. in caso di mancata citazione di un litisconsorte necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)