Sez. U, Sentenza n. 369 del 01/06/2000 (Rv. 537080 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE | Ordinanza ingiunzione per violazione al codice della strada - Annullamento ad opera del giudice dell'opposizione per mancata traduzione in lingua slovena del verbale d'accertamento - Questione di giurisdizione - Insussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE
La decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda. Ne consegue che quando l'oggetto della domanda è rappresentato dall'opposizione proposta avverso l'ordinanza - ingiunzione prefettizia emessa a norma del nuovo codice della strada (opposizione che, per espressa disposizione legislativa è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) la questione dell'esistenza o meno del preteso diritto dell'ingiunto alla traduzione in lingua slovena del verbale d'accertamento di illecito amministrativo attiene al merito della controversia (non a questione di giurisdizione) e comporta, in caso affermativo, l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione, o, in caso contrario, il rigetto dell'opposizione (nella specie, il pretore aveva annullato l'opposta ingiunzione per la mancata traduzione in lingua slovena del verbale d'accertamento dell'illecito. Le sezioni unite della S.C., enunciando il principio di diritto massimato, hanno respinto il ricorso proposto dal prefetto per difetto di giurisdizione del giudice ordinario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)