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Sez. 2, Sentenza n. 3719 del 21/06/1985 (Rv. 441296 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE RELATIVA - ADEMPIMENTO - MODALITÀ - LIMITI - PATTO CONTRARIO - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA A VENDITA CONCLUSA CON LA ESPRESSIONE "ESCLUSO TRASPORTO".*
Stato
decisa il 1985-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441296-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE RELATIVA - ADEMPIMENTO - MODALITÀ - LIMITI - PATTO CONTRARIO - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA A VENDITA CONCLUSA CON LA ESPRESSIONE "ESCLUSO TRASPORTO".*

La consegna della cosa costituisce l'obbligazione principale del venditore e tale Obbligo allorquando la cosa deve essere trasportata da un luogo all'altro, a norma dell'art. 1510 comma secondo cod. civ., viene assolto, salvo patto o uso contrario, rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere. Perché possa ritenersi l'esistenza di un patto contrario è necessario il concorso di elementi precisi ed univoci Atti a dimostrare la volontà di derogare alla disposizione anzidetta. (nella specie, il giudice del merito - la cui decisione è stata confermata dalla C.S. - ha escluso che l'espressione "escluso trasporto" potesse essere interpretata come manifestazione della volontà delle parti intesa a spostare il luogo della consegna).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1510 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)