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Sez. 2, Sentenza n. 1912 del 19/03/1986 (Rv. 445173 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - VENDITA DA PIAZZA A PIAZZA - LUOGO DELLA CONSEGNA - INDIVIDUAZIONE EX ART. 1510 COD. CIV. - INDICAZIONE DEL DOMICILIO DEL DESTINATARIO - PORTATA.*
Stato
decisa il 1986-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445173-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - VENDITA DA PIAZZA A PIAZZA - LUOGO DELLA CONSEGNA - INDIVIDUAZIONE EX ART. 1510 COD. CIV. - INDICAZIONE DEL DOMICILIO DEL DESTINATARIO - PORTATA.*

Nel caso di vendita da piazza a piazza il luogo della consegna della merce, ai sensi del secondo comma dell'art. 1510 cod. civ., è quello in cui il venditore deve rimettere la merce stessa al vettore, sempreché non ricorra un patto (o uso) contrario, il quale, però, non può essere ravvisato nella semplice indicazione, contenuta nel contratto, del domicilio del destinatario, dovendosi ritenere che la previsione di tale indicazione abbia il solo scopo di consentire al vettore l'adempimento della sua prestazione. (Conf 3719/85, mass n 441296; (Conf 3064/84, mass n 435111; (Conf 4353/83, mass n 429254; (Conf 2779/78, mass n 392199).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)