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Sez. 2, Sentenza n. 7712 del 02/08/1990 (Rv. 468474 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - MANCATA CONSEGNA DELL'ATTO - AVVISO DI RICEVIMENTO - OMESSA MENZIONE DELLA ATTIVITÀ SVOLTA - NULLITÀ DELLA NOTIFICA.*
Stato
decisa il 1990-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468474-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - MANCATA CONSEGNA DELL'ATTO - AVVISO DI RICEVIMENTO - OMESSA MENZIONE DELLA ATTIVITÀ SVOLTA - NULLITÀ DELLA NOTIFICA.*

Nella notificazione a mezzo posta, in caso in cui l'agente postale non possa recapitare il piego contenente l'atto da notificare nella località indicata per la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone alle quali può farsi la consegna, l'omessa menzione sull'avviso di ricevimento (che è tenuto a datare, sottoscrivere ed unire al piego) di tutte le eseguite formalità del deposito del piego nell'ufficio postale nonché del relativo avviso al destinatario e dei motivi (relativi alla temporanea assenza del destinatario dell'atto e delle altre persone autorizzate a riceverlo) che lo hanno determinato, determina la nullità della notificazione. (V 4102/84, mass n 436052).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)