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Sez. 1, Sentenza n. 4102 del 12/07/1984 (Rv. 436052 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 890 DEL 1982 - VALIDITÀ DELLA NOTIFICA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436052-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 890 DEL 1982 - VALIDITÀ DELLA NOTIFICA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La ritualità della notifica, eseguita nel rispetto delle formalità previste dal secondo comma dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 (notificazioni di Atti a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di Atti giudiziari), non è esclusa dal fatto che del plico depositato presso l'ufficio postale (non essendone stato possibile il recapito al destinatario o a persone abilitate a riceverlo) sia rifiutata la consegna ad un familiare del destinatario, ove detto familiare si sia presentato a ritirare il plico senza essere in possesso di apposita delega scritta, non potendo un tale incarico desumersi soltanto dalla esistenza di un rapporto di parentela, più o meno stretto, tra il destinatario e la persona recatasi all'ufficio postale.*

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)