Sez. L, Sentenza n. 272 del 15/01/1996 (Rv. 495399 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Inesistenza - Presupposti - Omissione, da parte dell'agente postale, in caso di mancata consegna al destinatario della raccomandata recante l'atto da notificare, dell'avviso del deposito del plico presso l'ufficio postale e della sottoscrizione in calce all'annotazione concernente l'assenza del destinatario - Nullità - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
La notificazione è giuridicamente inesistente solo nell'ipotesi in cui l'atto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge; nel caso in cui sussistano, invece, violazioni di tassative prescrizioni del procedimento di notificazione (come nell'ipotesi in cui l'agente postale, a seguito della mancata consegna al destinatario della raccomandata contenente l'atto da notificare, abbia omesso, violando così le tassative prescrizioni della legge 20 novembre 1982 n. 890 in tema di notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazioni di atti giudiziari, di lasciare avviso del deposito del plico presso l'ufficio postale nonché di apporre la sua sottoscrizione sul retro della busta in calce all'annotazione concernente l'assenza del destinatario) la notificazione deve considerarsi nulla.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)