Sez. 1, Sentenza n. 5529 del 03/11/1995 Cc. (dep. 05/12/1995) Rv. 203211 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Sospensione delle regole di trattamento nell'istituto da parte del Ministro di grazia e giustizia - Reclamo - Poteri del Tribunale di Sorveglianza - Modificazione del decreto - Inammissibilità.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
In caso di reclamo avverso il provvedimento adottato dal Ministro di Grazia e Giustizia ai sensi dell'art. 41 bis (situazione di emergenza) dell'ordinamento penitenziario, il Tribunale di sorveglianza può soltanto deliberare sulla totalità del decreto impugnato ed eventualmente procedere alla sua disapplicazione, ma non può intervenire su di esso, modificandone o manipolandone il contenuto.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)