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Sez. 3, Sentenza n. 103 del 05/01/1966 (Rv. 320206 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO.*
Stato
decisa il 1966-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320206-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO.*

La domanda di risarcimento danni di ammontare non determinato si presume normalmente formulata fino al limite massimo di Competenza del giudice dinanzi al quale e proposta, con la conseguenza che, se e congiunta con altra domanda, determina lo spostamento di Competenza per valore al giudice superiore, tuttavia, tale effetto non si verifica se risulti in modo non equivoco che l'attore abbia voluto contenere il complesso delle sue istanze entro il limite massimo di Competenza del giudice adito. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)