Sez. L, Sentenza n. 4904 del 11/08/1981 (Rv. 415637 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - FRAZIONAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO UNITARIO - ALLEGAZIONE DI UN LICENZIAMENTO FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE A TALE ILLICEITA - IMPUGNATIVA DEL LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITA - TERMINE DI DECADENZA EX ART 6 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - FRAZIONAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO UNITARIO - ALLEGAZIONE DI UN LICENZIAMENTO FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE A TALE ILLICEITA - IMPUGNATIVA DEL LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITA - TERMINE DI DECADENZA EX ART 6 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICABILITA.*
Anche l'allegazione d'un licenziamento finalizzato esclusivamente allo illecito frazionamento di un rapporto di lavoro unitario si traduce nell'impugnativa del licenziamento, ed e soggetta al termine di decadenza di cui all'art 6 della legge 604 del 1966, poiche lo schema codicistico che era alla base della distinzione tra le categorie della nullita e della annullabilita del recesso del datore di lavoro e stato modificato dalla vigente disciplina dei licenziamenti individuali che, pur continuando a prevedere ipotesi di inefficacia, nullita ed annullabilita, da un lato non discrimina al fine dell'impugnativa del licenziamento nel termine decadenziale citato, dall'altro le unifica tutte nel regime degli effetti, imponendo a garanzia della conservazione del posto di lavoro, la cosiddetta stabilita reale di cui all'art 18 commi primo e secondo, della legge n 300 del 1970. (V 3901/78, mass n 393500).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)