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Sez. L, Sentenza n. 2762 del 21/04/1983 (Rv. 427675 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - DISDETTA DA PARTE DELL'ALIENANTE - DISCIPLINA SULLA GIUSTIFICATEZZA DEI LICENZIAMENTI - APPLICABILITÀ - ONERE DI TEMPESTIVA IMPUGNAZIONE A CARICO DEL LAVORATORE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427675-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - DISDETTA DA PARTE DELL'ALIENANTE - DISCIPLINA SULLA GIUSTIFICATEZZA DEI LICENZIAMENTI - APPLICABILITÀ - ONERE DI TEMPESTIVA IMPUGNAZIONE A CARICO DEL LAVORATORE - SUSSISTENZA - LIMITI.*

La disdetta intimata ai sensi del primo comma dell'art. 2112 cod. civ. nei confronti dei lavoratori che prestavano la loro opera alle dipendenze dell'alienante, in caso di cessione di azienda, non si sottrae al regime di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, sulla giustificatezza del licenziamento, e per tale ragione sussiste l'Onere della tempestiva impugnazione del licenziamento intimato in tempo utile rispetto alla cessione dell'azienda, mentre quest'Onere viene meno allorché la disdetta non sia tempestiva poiché, in tal caso, è la norma stessa che stabilisce il principio della successione necessaria e incondizionata nel contratto di lavoro. (V 4904/81, mass n 415637; (V 3490/81, mass n 414084; (Conf 3901/78, mass n 393500).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)