Sez. L, Sentenza n. 6407 del 14/07/1997 (Rv. 505962 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criteri - Fattispecie relativa alla computabilità o meno delle mensilità supplementari per la determinazione dell'indennità di diaria e trasferta degli autoferrotranvieri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
I contratti collettivi postcorporativi (o di diritto comune) vanno interpretati dal giudice di merito sulla base dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui al codice civile e, in particolare, mettendo in collegamento tra di loro le clausole poste dalle parti, allo scopo di comprendere quale sia la loro comune intenzione. (Nella specie la S.C. ha annullato, per violazione delle norme sulla interpretazione dei contratti e difetto di motivazione, la sentenza impugnata che, in riferimento alla contrattazione collettiva per i dipendenti di aziende titolari di pubblici servizi di trasporto in concessione - cosiddetti autoferrotranvieri - aveva ritenuto che la tredicesima e la quattordicesima mensilità dovessero fare parte della base di calcolo della indennità di diaria e trasferta, senza un'interpretazione complessiva delle clausole relative alla nozione di retribuzione e in particolare senza spiegare come le mensilità supplementari, da determinarsi in base alla retribuzione normale mensile, potessero a loro volta far parte della retribuzione normale presa in considerazione per il calcolo delle indennità in questione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)