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Sez. L, Sentenza n. 15811 del 13/08/2004 (Rv. 575580 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema dell' indennità diaria prevista dall'art. 75 n.5 del CCNL 26.11.1994 per i dipendenti postali.
Stato
decisa il 2004-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575580-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce attività devoluta al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto in misura limitata al dipendente postale il diritto al pagamento dell'indennità diaria prevista dall'art. 75 n. 5 del CCNL 26.11.1994 come modificato dall'accordo integrativo del primo gennaio 1996, in favore del dipendente chiamato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune dal momento della partenza del mezzo di trasporto fino al momento del rientro nell'ufficio di appartenenza, sull'erroneo presupposto motivazionale che il trasporto terminasse, e l'indennità non fosse più dovuta, dal momento in cui il mezzo condotto dal dipendente entrava nel territorio del comune ove questi prestava servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)