diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 27731 del 16/12/2005 (Rv. 585996 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RECESSO - DISDETTA | Erronea indicazione della data di scadenza del rapporto - Effetti - Poteri del giudice.
Stato
decisa il 2005-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585996-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RECESSO - DISDETTA

In materia di contratti agrari, la circostanza che la parte concedente, nella comunicazione di disdetta, abbia indicato una data erronea di cessazione del rapporto non vale ad escludere l'accoglimento della domanda di rilascio per la data effettiva. Infatti, l'individuazione della data di scadenza del rapporto di affitto, contenuta nella comunicazione di disdetta o nel ricorso introduttivo, non vincola il giudice e non gli impedisce di accertare, sulla base delle risultanze processuali e della normativa applicabile, la data effettiva di scadenza e pronunciare il rilascio del fondo per quella diversa data, senza che ciò implichi violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)