Sez. 2, Sentenza n. 3636 del 15/06/1982 (Rv. 421606 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - RINNOVAZIONE - DELLA PROVA TESTIMONIALE - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO DEI TESTIMONI RITENUTI SUPERFLUI O RINUNCIATI IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - RINNOVAZIONE - DELLA PROVA TESTIMONIALE - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO DEI TESTIMONI RITENUTI SUPERFLUI O RINUNCIATI IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Mentre, nell'ipotesi dei testimoni già interrogati, il potere di rinnovazione, di natura discrezionale, è esercitabile anche di ufficio dal giudice di appello, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l'attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del devolutum e dell'appellatum, qualora il giudice di primo grado, riducendo la lista dei testimoni, abbia dichiarato chiusa - espressamente o implicitamente - l'assunzione della prova testimoniale, perché il giudice dello appello, nel disporre la rinnovazione della stessa, possa procedere all'esame anche dei testimoni ritenuti superflui o rinunciati, è necessaria una richiesta della parte interessata nell'atto di appello, configurandosi altrimenti un'implicita accettazione del riesame dei punti controversi, indicati nell'atto di appello e nella comparsa di risposta, solo nei limiti dell'istruttoria già espletata. (V 1617/74, mass n 369784).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 356
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)