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Sez. 3, Sentenza n. 9705 del 06/10/1997 (Rv. 508563 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Medico chirurgo - Dovere di informazione nei confronti del paziente - Circa le possibili conseguenze dell'intervento - Omissione - Conseguenze - Fattispecie in tema di chirurgia estetica.
Stato
decisa il 1997-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508563-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

In tema di terapia chirurgica, il dovere di informazione che grava sul sanitario è funzionale al consapevole esercizio, da parte del paziente, del diritto, che la stessa Carta Costituzionale, agli artt. 13 e 32, secondo comma, a lui solo attribuisce (salvi i casi di trattamenti sanitari obbligatori per legge o di stato di necessità), alla scelta di sottoporsi o meno all'intervento terapeutico. In particolare, dalla peculiare natura del trattamento sanitario volontario scaturisce, al fine di una valida manifestazione di consenso da parte del paziente, la necessità che il professionista lo informi dei benefici, delle modalità di intervento, dell'eventuale possibilità di scelta tra diverse tecniche operatorie e, infine, dei rischi prevedibili in sede post operatoria, necessità, quest'ultima, da ritenersi particolarmente pregnante nel campo della chirurgia estetica (ove è richiesta la sussistenza di concrete possibilità, per il paziente, di conseguire un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico che si ripercuota favorevolmente sulla sua vita professionale o di relazione), con la conseguenza che la omissione di tale dovere di informazione genera, in capo al medico, nel caso di verificazione dell'evento dannoso, una duplice forma di responsabilità, tanto contrattuale quanto aquiliana.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)