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Sez. 3, Sentenza n. 10014 del 25/11/1994 (Rv. 488814 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Contratto di opera - Prestazione d'opera intellettuale - Intervento chirurgico - Inadempimento da parte del chirurgo - Risarcimento danni - Fatto costitutivo del diritto al risarcimento - Onere della prova a carico del cliente.
Stato
decisa il 1994-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488814-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Il cliente che, avendo subito un intervento di chirurgia riabilitativa, o anche di chirurgia estetica, senza conseguire i risultati sperati, intenda chiedere al professionista il risarcimento dei danni sostenendo che l'obbligazione da questo contrattata era, nel caso specifico, di risultato o addebitando al professionista la violazione del dovere di informazione sulla natura dell'intervento, sulla portata ed estensione dei risultati e sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili, ha l'onere di provare l'inadempimento, che è fatto costitutivo del suo diritto al risarcimento del danno, e, perciò, che la prestazione dovuta dal professionista era di risultato, e non solo di mezzi, o che il professionista non ha adempiuto puntualmente all'obbligo di informazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)