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Sez. 3, Sentenza n. 10014 del 25/11/1994 (Rv. 488813 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE | Medico chirurgo - Doveri - Obbligo di informare il paziente sulla natura, portata ed estensione dell'intervento - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488813-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale tra il chirurgo ed il paziente, il professionista, anche quando l'oggetto della sua prestazione sia solo di mezzi, e non di risultato, ha il dovere di informare il paziente sulla natura dell'intervento, sulla portata ed estensione dei suoi risultati e sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili, sia perché violerebbe, in mancanza, il dovere di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 cod. civ.) sia perché tale informazione è condizione indispensabile per la validità del consenso, che deve essere consapevole, al trattamento terapeutico e chirurgico, senza del quale l'intervento sarebbe impedito al chirurgo tanto dall'art. 32 comma secondo della Costituzione, a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, quanto dall'art. 13 della Costituzione, che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica, e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità (art. 54 cod. Pen.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 5, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)