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Sez. L, Sentenza n. 3646 del 11/04/1987 (Rv. 452582 - 01)

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - IMPIEGATI - DELLO STATO - RISCATTO - DEL SERVIZIO NON DI RUOLO - CONTRIBUTI GIÀ VERSATI - RIMBORSO - OBBLIGO DELL'INPS - POSIZIONE ASSICURATIVA ORIGINARIA - CADUCAZIONE - PENSIONE INPS - PERDITA - DISPOSIZIONE EX ART. 8 D.P.R. N. 810 DEL 1957 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA AI GERENTI E SUPPLENTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE EX LEGGE N. 1406 DEL 1961 - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452582-01

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - IMPIEGATI - DELLO STATO - RISCATTO - DEL SERVIZIO NON DI RUOLO - CONTRIBUTI GIÀ VERSATI - RIMBORSO - OBBLIGO DELL'INPS - POSIZIONE ASSICURATIVA ORIGINARIA - CADUCAZIONE - PENSIONE INPS - PERDITA - DISPOSIZIONE EX ART. 8 D.P.R. N. 810 DEL 1957 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA AI GERENTI E SUPPLENTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE EX LEGGE N. 1406 DEL 1961 - AMMISSIBILITÀ.*

A norma dell'art. 9 del decreto legge 7 aprile 1948 n. 262, qualora il dipendente statale riscatti il servizio non di ruolo, l'INPS deve rimborsare allo stato ed all'interessato i contributi già versati per il periodo riscattato. E tale riscatto, per la impossibilità di coesistenza di due forme di Assicurazione obbligatoria relativamente allo stesso periodo, determina la caducazione della posizione assicurativa originariamente legittima e la conseguente perdita della relativa pensione INPS, senza che possa al riguardo applicarsi la disposizione dell'art. 8 del DPR 26 aprile 1957 n. 818 - che fa salvi i contributi versati nel quinquennio anteriore alla data di accertamento della loro non debenza - la quale si riferisce appunto a contributi originariamente non dovuti e non già a contributi volontariamente riscattati. Tali principi valgono anche per i gerenti ed i supplenti presso la amministrazione delle poste (e l'altro personale indicato al comma primo dell'art. 2 legge 25 gennaio 1960 n. 4) ai quali il diritto di riscatto (per il servizio non di ruolo prestato fino al primo ottobre 1952) è stato riconosciuto dalla legge 31 dicembre 1961 n. 1406 "secondo le norme vigenti per il personale civile dello stato": e cioè con gli effetti (e non solo secondo le modalità) previste dalla citata norma. (V 5130/86, mass n 447757, sulla prima parte; (V 712/85, mass n 438919, sulla prima parte; (Conf 2004/83, mass n 426852, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/04/1948 num. 262 art. 9, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST., Legge 25/01/1960 num. 4, Legge 31/12/1961 num. 1406 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)