Sez. L, Sentenza n. 5130 del 21/08/1986 (Rv. 447757 - 01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - CUMULO DI ASSEGNI E PENSIONI - PENSIONE STATALE E PENSIONE AFFERENTE ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - CUMULO - DIVIETO EX ART. 129 DEL D.P.R. N. 1092 DEL 1973 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA IN ATTO - ASSOGGETTABILITÀ - CONSEGUENZE - CUMULO DELLE PENSIONI PER I SALARIATI - DIVIETO - ESTENSIONE.*
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - CUMULO DI ASSEGNI E PENSIONI - PENSIONE STATALE E PENSIONE AFFERENTE ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - CUMULO - DIVIETO EX ART. 129 DEL D.P.R. N. 1092 DEL 1973 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA IN ATTO - ASSOGGETTABILITÀ - CONSEGUENZE - CUMULO DELLE PENSIONI PER I SALARIATI - DIVIETO - ESTENSIONE.*
L'art. 129 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, norma (ritenuta costituzionalmente legittima con sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 22 giugno 1976) per effetto della quale è stata eliminata la possibilità del cumulo, per tutti i dipendenti dello stato, fra la pensione statale e quella afferente all'Assicurazione generale obbligatoria, opera, in conformità ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, anche sui trattamenti di quiescenza in atto al momento della sua entrata in vigore, in quanto, senza modificare la disciplina giuridica del fatto generatore del diritto a pensione, ne regola diversamente soltanto gli effetti attuali e futuri. Pertanto, al momento suddetto (1 giugno 1974), cessa per tutte le categorie interessate dei dipendenti statali, ivi compresi gli operai, il diritto al cumulo tra le due pensioni, quale, con precipuo riferimento ai salariati, era stato generalmente attribuito in conseguenza della sentenza 8 maggio 1974 n. 117 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità dei commi secondo e terzo dell'art. 10 del d.P.R. 11 gennaio 1956 n. 20, per la disparità di trattamento che realizzavano tra i salariati dello stato immessi in ruolo in base alla legge 5 marzo 1961 n. 90 e quelli già inquadrati in ruolo, vietando il cumulo soltanto per questi ultimi. (V 3421/85, mass n 441082; (V 2004/83, mass n 426852; (V 2988/82, mass n 420900).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 11/01/1956 num. 20 art. 10 CORTE COST., Legge 05/03/1961 num. 90 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 6, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 129 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 252, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 254, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 256 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)