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Sez. L, Sentenza n. 2004 del 21/03/1983 (Rv. 426852 - 01)

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - IMPIEGATI - DELLO STATO - RISCATTO - DEL SERVIZIO NON DI RUOLO - CONTRIBUTI GIÀ VERSATI - RIMBORSO - OBBLIGO DELL'INPS - POSIZIONE ASSICURATIVA ORIGINARIA - CADUCAZIONE - PENSIONE INPS - PERDITA - LIMITI - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA AGLI OPERAI IMMESSI IN RUOLO EX LEGGE N. 90 DEL 1961 ED AI SALARIATI IMMESSI IN RUOLO ANTERIORMENTE ALL'1 LUGLIO 1956 - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426852-01

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - IMPIEGATI - DELLO STATO - RISCATTO - DEL SERVIZIO NON DI RUOLO - CONTRIBUTI GIÀ VERSATI - RIMBORSO - OBBLIGO DELL'INPS - POSIZIONE ASSICURATIVA ORIGINARIA - CADUCAZIONE - PENSIONE INPS - PERDITA - LIMITI - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA AGLI OPERAI IMMESSI IN RUOLO EX LEGGE N. 90 DEL 1961 ED AI SALARIATI IMMESSI IN RUOLO ANTERIORMENTE ALL'1 LUGLIO 1956 - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*

A norma dell'art. 9 del d.l. 7 aprile 1948 n. 262, qualora il dipendente statale riscatti il servizio non di ruolo, l'INPS deve rimborsare allo stato e all'interessato i contributi già versati per il periodo riscattato e tale riscatto, per l'impossibilità di coesistenza di due forme di Assicurazione obbligatoria relativamente ad uno stesso periodo lavorativo, determina la caducazione della posizione assicurativa originariamente legittima e la conseguente perdita della relativa pensione INPS, salvo - ai sensi dell'art. 20 della legge 5 giugno 1951 n. 376 - il caso in cui l'attribuzione della pensione sia anteriore al collocamento del dipendente nei ruoli transitori e nei ruoli organici. Simili principi valgono anche per gli operai (temporanei e giornalieri) immessi in ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961 n. 90 nonché - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 117 dell'8 maggio 1974 (che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 10 del d.P.R. 11 gennaio 1956 n. 20) - per i salariati (operai permanenti ed incaricati stabili) immessi in ruolo anteriormente all'1 luglio 1956, con la conseguenza che per entrambe le categorie il diritto (nonostante il riscatto del servizio preruolo) a cumulare alla pensione statale quella INPS sussiste, alla stregua della citata sentenza, soltanto se quest'ultima pensione sia stata già conseguita all'atto del collocamento in ruolo e se, a questa stessa data, gli operai abbiano già compiuto l'età per il pensionamento. (V 855/80, mass n 404296; (V 2606/78, mass n 391961).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Decreto Legge 07/04/1948 num. 262 art. 9, Legge 05/06/1951 num. 376 art. 20, DPR 11/01/1956 num. 20 art. 10 CORTE COST., Legge 05/03/1961 num. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)