Sez. 1, Sentenza n. 29826 del 12/06/2001 Ud. (dep. 27/07/2001) Rv. 219626 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Istruttoria dibattimentale - Rinnovazione - Reati di criminalità organizzata - Lettura dei verbali delle prove già acquisite - Richiesta di esame della persona che ha reso dichiarazioni dinanzi al collegio nella composizione precedente - Ammissibilità della richiesta solo in caso di assoluta necessità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 511 comma 2 e 190-bis cod. proc. pen. che, per i delitti di criminalità organizzata indicati nell'articolo 51 comma 3 bis cod. proc. pen., impone al giudice di ammettere la richiesta ripetizione dell'esame della persona che abbia già reso dichiarazioni acquisite attraverso la lettura dei verbali solo a condizione della assoluta necessità del nuovo esame, in quanto la differente modalità di assunzione della prova, rispetto a quella prevista per i procedimenti ordinari, risponde alla necessità di evitare l'usura delle fonti ed il pericolo della loro intimidazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)