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Sez. 6, Sentenza n. 32803 del 11/05/2012 Ud. (dep. 21/08/2012) Rv. 253412 - 01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Reati di cui all'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen. - Esame dei testimoni, o delle persone indicate all'art. 210 cod. proc. pen., che abbiano già reso dichiarazioni nel contraddittorio tra le parti - Ammissibilità solo quando riguardi fatti diversi o sia necessario sulla base di specifiche esigenze - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2012-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253412-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis, comma primo, cod. proc. pen., sollevata per l'asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, relativamente ai procedimenti concernenti i reati di cui all'art. 51, comma terzo-bis, cod. proc. pen., impone limiti all'ammissibilità dell'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 dello stesso codice che già abbiano reso precedenti dichiarazioni nel contraddittorio tra le parti, atteso che il peculiare regime della lettura di dette dichiarazioni si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova (particolarmente pressante in ragione delle peculiarità soggettive ed oggettive dei procedimenti in questione), e che si tratta pur sempre di dichiarazioni provenienti da persona già debitamente esaminata e controesaminata dal soggetto nei cui confronti saranno utilizzate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)