Sez. 1, Sentenza n. 3932 del 05/07/1984 (Rv. 435895 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE - INVENZIONE DERIVATIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE - INVENZIONE DERIVATIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il perfezionamento, la combinazione o la traslazione di elementi già acquisiti con precedenti invenzioni industriali possono configurare autonoma invenzione brevettabile (cosiddetta invenzione derivativa) qualora realizzino una novità, rispetto alla normale utilizzazione del patrimonio comune della tecnica ed all'ordinario sviluppo delle pregresse invenzioni, che vada oltre l'incremento quantitativo dell'efficacia e comodità di impiego, proprio del modello di utilità, e presenti caratteri qualitativi, nel senso cioè che la novità medesima si traduca in un salto originale della tecnica, con riferimento sia al momento della creazione intellettuale sia a quello della sua pratica trasfusione in un risultato economico-industriale. (V 1978/76, mass n 380791; (V 2337/75, mass n 376184; (Conf 2940/78, mass n 392371).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2585, Cod. Civ. art. 2592, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)