Sez. 1, Sentenza n. 2940 del 14/06/1978 (Rv. 392371 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE (OGGETTO DEL BREVETTO) - INVENZIONE DERIVATIVA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE (OGGETTO DEL BREVETTO) - INVENZIONE DERIVATIVA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Il perfezionamento, la combinazione o la traslazione di elementi gia acquisiti con precedenti invenzioni industriali possono configurare autonoma invenzione brevettabile (cosiddetta invenzione derivativa) qualora realizzino una novità, rispetto alla normale utilizzazione del patrimonio comune della tecnica ed all'ordinario sviluppo delle pregresse invenzioni, che vada oltre l'incremento quantitativo dell'efficacia e comodita di impiego, proprio del modello di utilita, e presenti caratteri qualitativi, nel senso cioe che la novita medesima si traduca in un salto originale della tecnica, con riferimento sia al momento della creazione intellettuale, sia a quello della sua pratica trasfusione in un risultato economico-industriale. (V 1978/76, mass n 380791; (V 2337/75, mass n 376184).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2585, Cod. Civ. art. 2592, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)