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Sez. 1, Sentenza n. 1978 del 01/06/1976 (Rv. 380791 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITA - NOZIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI PLASTIFICAZIONE DI PANNELLI IN LEGNO.*
Stato
decisa il 1976-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380791-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITA - NOZIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI PLASTIFICAZIONE DI PANNELLI IN LEGNO.*

L'invenzione industriale, suscettibile di formare oggetto di valido brevetto, si concretizza nella soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, che sia idonea ad avere concreta realizzazione ed utilizzazione in campo industriale, e che costituisca un progresso, ancorche sotto Forma di perfezionamento, rispetto alla tecnica ed alle cognizioni precedenti. La novita del risultato richiede che l'attivita di chi l'abbia raggiunto rivesta carattere creativo, e non di semplice esecuzione od applicazione di idee rientranti nella comune e normale esperienza. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente esclusa dai giudici del merito la originalita creativa di un sistema di plastificazione di pannelli in legno contemporaneamente su tutte le facce, con unico anziche duplice stampaggio, trattandosi di sistema alla portata di un tecnico di medio valore, sulla base delle cognizioni preesistenti). (V 1454/72, mass n 358095; (V 2794/71, mass n 353985).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2585, Cod. Civ. art. 2586, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 2, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 3, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)