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Sez. 1, Sentenza n. 3352 del 07/04/1999 (Rv. 525007 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi ed oneri non iscritti nel conto individuale, ma iscritti nel libro giornale e nel conto dei profitti e delle perdite - Deduzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525007-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 2, comma sesto bis, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, introdotto dalla legge di conversione 26 giugno 1990 n. 165, di interpretazione autentica dell'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (oltre che dell'art. 74 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) e, quindi, applicabile retroattivamente, i costi e gli oneri sono ammessi in deduzione dal reddito di impresa soggetto ad IRPEG "se e nella misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento". Da ciò deriva che la mancata iscrizione di un costo o di un onere nel conto individuale non è, di per sè solo, sufficiente ad escluderne la detrazione dal contribuente richiesta, quando tali costi sono stati iscritti nel libro giornale e nel conto dei profitti e delle perdite.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 2, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)