Sez. 1, Sentenza n. 1310 del 20/02/1996 (Rv. 495920 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Reddito d'impresa - Oneri e passività - Deducibilità - Condizione - Iscrizione nelle scritture contabili - Omessa annotazione nel conto economico - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 2, sesto comma bis, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, introdotto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165, di interpretazione autentica dell'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (oltre che dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e quindi applicabile retroattivamente, i costi e gli oneri sono ammessi in deduzione dal reddito di impresa soggetto ad IRPEG "se e nella misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento"; ne deriva pertanto che la mancata iscrizione di un costo o di un onere nel conto economico non è, di per sè solo, sufficiente ad escludere la detrazione (nella specie della somma versata per ILOR) dal contribuente richiesta.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 2, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)