Sez. 5, Sentenza n. 10097 del 13/05/2005 (Rv. 581048 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Provvedimento amministrativo - Accoglimento parziale limitatamente alla sorte capitale - Significato - Rifiuto di pagamento degli interessi - Riconoscimento di debito - Conseguenze - Prescrizione - Termine - Interruzione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria che accolga la richiesta del contribuente di rimborso dell'imposta versata in eccedenza limitatamente alla sorte capitale e non preveda il pagamento dei relativi interessi assume "ex lege", stante il vincolo di "connessione necessaria" stabilita dalla legge speciale tributaria, il valore sia di rifiuto di pagare gli interessi che di riconoscimento della obbligazione presupposta, con la conseguente applicabilità dell'art. 2944 cod. civ. ai fini della interruzione del termine di prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)