Sez. 6 - 2, Sentenza n. 28325 del 18/12/2013 (Rv. 629293 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Durata del processo presupposto - Giudizio interrotto - Ordinanza di inammissibilità dell'iniziale istanza di riassunzione - Successiva istanza di riassunzione - Nuova domanda introduttiva di un diverso giudizio - Configurabilità - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ove il giudizio presupposto sia stato interrotto e riassunto mediante istanza di riassunzione dichiarata inammissibile con ordinanza non impugnata, il nuovo atto di riassunzione successivamente depositato deve essere inteso quale domanda introduttiva di un nuovo giudizio, in quanto privo di ogni rapporto di continuità con il precedente procedimento ormai definitivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Legge 21/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)