Sez. 2, Sentenza n. 10495 del 01/09/1988 Ud. (dep. 25/10/1988) Rv. 179548 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - FORMULATA DAVANTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - NON COSTANTE E RITRATTATA - UTILIZZAZIONE COME UNICO MEZZO DI PROVA - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - FORMULATA DAVANTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - NON COSTANTE E RITRATTATA - UTILIZZAZIONE COME UNICO MEZZO DI PROVA - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
La chiamata in correità, anche se non costante e ritrattata ed anche se formulata soltanto davanti alla polizia giudiziaria, può essere considerata attendibile e utilizzata come unico mezzo di prova allorché il giudice di merito, attraverso un rigoroso e prudente vaglio critico della stessa, nel suo libero convincimento, ritenga che essa, per la consistenza ed efficacia, dia la certezza del fondamento dell'accusa. Ne consegue che la chiamata di correo può costituire valido elemento di accusa, e prova idonea di colpevolezza dell'imputato, non solo quando sia qualificata da circostanze estrinseche, ma anche quando il giudice sia in grado di riscontrarne criticamente il fondamento e sempre che non sussista contrasto con altri elementi. (V mass n 178468).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)