Sez. 1, Sentenza n. 10236 del 27/09/1995 (Rv. 494119 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - PROVA - IN GENERE | Estratto conto - Mancata contestazione - Conferma del conferimento di un ordine di borsa - Configurabilità - Condizione.
CONTRATTI DI BORSA - PROVA - IN GENERE
Nel vigore della disciplina anteriore alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 (che, riorganizzando l'attività di intermediazione mobiliare ha introdotto l'obbligo della forma scritta per il conferimento dell'incarico ad operare sul mercato mobiliare) per il mandato a concludere un contratto di borsa non è richiesta la forma scritta né "ad substantiam" né "ad probationem", nemmeno quando le operazioni da compiere sono di importo rilevante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1731, Legge 02/01/1991 num. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)