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Sez. 1, Sentenza n. 10236 del 27/09/1995 (Rv. 494119 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - PROVA - IN GENERE | Estratto conto - Mancata contestazione - Conferma del conferimento di un ordine di borsa - Configurabilità - Condizione.
Stato
decisa il 1995-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494119-01

CONTRATTI DI BORSA - PROVA - IN GENERE

Nel vigore della disciplina anteriore alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 (che, riorganizzando l'attività di intermediazione mobiliare ha introdotto l'obbligo della forma scritta per il conferimento dell'incarico ad operare sul mercato mobiliare) per il mandato a concludere un contratto di borsa non è richiesta la forma scritta né "ad substantiam" né "ad probationem", nemmeno quando le operazioni da compiere sono di importo rilevante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1731, Legge 02/01/1991 num. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)