Sez. 1, Sentenza n. 2337 del 04/04/1986 (Rv. 445465 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE - ORDINE DI BORSA - STIPULAZIONE VERBALE - AMMISSIBILITÀ - ANNOTAZIONE NELL'ESTRATTO CONTO DEL CREDITO DERIVANTE DALLA SUA ESECUZIONE - APPROVAZIONE DELL'ESTRATTO CONTO - DESUMIBILITÀ DEL CONFERIMENTO DELL'ORDINE.*
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE - ORDINE DI BORSA - STIPULAZIONE VERBALE - AMMISSIBILITÀ - ANNOTAZIONE NELL'ESTRATTO CONTO DEL CREDITO DERIVANTE DALLA SUA ESECUZIONE - APPROVAZIONE DELL'ESTRATTO CONTO - DESUMIBILITÀ DEL CONFERIMENTO DELL'ORDINE.*
Poiché il cosiddetto "ordine di borsa", come il contratto di borsa, può essere stipulato anche verbalmente, mentre la redazione del fissato bollato è prevista solo agli effetti tributari, il conferimento di detto ordine è desumibile dalla approvazione dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., nel quale sia annotato il credito derivante dalla sua esecuzione. (V 1112/84, mass n 433249; (V 5724/77, mass n 389240; (Conf 4738/80, mass n 408550).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3278 art. 1, Regio Decr. Legge 30/06/1932 num. 815, Legge 04/12/1939 num. 1913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)