Sez. 5, Sentenza n. 11613 del 15/05/2013 (Rv. 627184 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE | Revocazione ai sensi dell'art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992 - Condizioni - Decreto di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 16, ottavo comma, legge n. 289 del 2002 - Mancato reclamo ex art. 28 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Revocazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE
In tema di contenzioso tributario, a norma dell'art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. è ammessa solo nei confronti delle sentenze che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili e non sono state impugnate, con la conseguenza che non è ammissibile l'istanza di revocazione avente ad oggetto il decreto con cui il presidente della commissione tributaria dichiara l'estinzione del giudizio, sulla base dell'attestazione della regolarità della dichiarazione di definizione, prevista dall'art. 16, ottavo comma, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e non reclamata ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 546 del 1992, così determinandosi una situazione di incontrovertibilià assimilabile al giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 28, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 8 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)