Sez. 5, Sentenza n. 5827 del 11/03/2011 (Rv. 617107 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE | Sentenze impugnabili o impugnate coi mezzi ordinari di gravame - Revocazione per errore di fatto - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE
In tema di contenzioso tributario, a norma dell'art. 64, comma 1, del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, l'istanza di revocazione è ammessa solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o che non siano state impugnate nei termini, con la conseguenza che la richiesta di revocazione è inammissibile allorché una sentenza, involgente accertamenti di fatto, sia impugnabile o sia stata impugnata coi mezzi ordinari di gravame. (Nella specie la CTR aveva revocato una decisione in tema di accertamento IRPEF ed ILOR, impugnata con ricorso per cassazione, in quanto in contrasto con altra decisione passata in giudicato relativa all'accertamento IVA per lo stesso periodo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)