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Sez. 2, Sentenza n. 4286 del 15/05/1997 (Rv. 504357 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Costruzioni su spazi o zone libere o vie private interposte tra fabbricati diversi - Art. 41 del regolamento 13 giugno 1933 del Comune di Siracusa - Interpretazione.
Stato
decisa il 1997-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504357-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

L'art. 41 del regolamento edilizio 13 giugno 1933 del Comune di Siracusa trova applicazione nel caso di spazi o zone libere o di vie private, che siano interposte tra due fabbricati diversi o tra due corpi di fabbrica di uno stesso gruppo di fabbricati, ed è inteso precipuamente a prescrivere la distanza che deve essere osservata nel caso di costruzioni in sopraelevazione su tali preesistenti e opposti fabbricati, stabilendo che la distanza non deve essere minore di tre quinti dell'altezza del fabbricato più alto e, in ogni caso, non deve essere minore di otto metri.

Riferimenti normativi: Regol. Locale 13/06/1933 art. 41, Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)